la figlia della moglie anche se il padre biologico è vivo
Corte di cassazione – Sez. Civile n.10989 del gennaio- aprile 2022
L’istituto che attiene al caso di cui si è occupata la sentenza di Cassazione in oggetto è anche denominato ” ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI “.
L’adozione di un minore che convive – come nel caso in oggetto – con la madre e un nuovo marito, era generalmente consentita a quest’ultimo solo in tre casi specifici : morte del padre biologico, decadenza dalla responsabilità genitoriale, disinteresse nel confronto del figlio.
IL CASO
La Corte di Appello di Bologna conferma la sentenza del Tribunale per i minori che rigetta la richiesta di adozione da parte del nuovo marito della madre della minore.
La Cassazione ribalta il provvedimento richiamando la Sentenza della Corte Costituzionale n.79 del 28.03.2022 e stabilisce che l’adozione in casi particolari dei minori si basa sull’accertamento giudiziale che essa realizza ” il preminente interesse del minore ” di cui all’art.57, comma 1 della legge n. 184 del 1983.
Esaminato il caso in oggetto, la Cassazione statuisce che nonostante la presenza del padre biologico che la minore incontra due volte alla settimana, l’adozione da parte del richiedente realizza appieno il preminente interesse del minore, anche attraverso i legami parentali che vengono giuridicamente ad instaurarsi con la famiglia del genitore adottivo.
A ciò si aggiunge il consenso all’adozione da parte del padre biologico che è nella impossibilità di far fronte al mantenimento della figlia, con ciò evidenziandosi da parte di tutti i soggetti coinvolti un interesse a garantire alla minore un contesto famigliare più adeguato allo sviluppo della sua personalità.
