La Corte di Cassazione sezione I , con ordinanza del marzo 2022, chiarisce il rapporto esistente fra il diritto all’assegno divorzile e il riconoscimenti della quota del trattamento di fine rapporto.
“Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante ai sensi dell’art.12-bis della legge 898 del 1970 all’ex coniuge, è che quest’ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l’altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento”
Pertanto, riconosciuto l’assegno divorzile, ne discende il diritto al coniuge che ne beneficia, della quota del trattamento di fine rapporto del coniuge obbligato.
