Minori – Immagine Fotografica

Dati identificativi –

Regolamento   UE n. 679/2016    del 27-4-2016  (in vigore il 25-5-2018):

La immagine fotografica dei figli costituisce dato personale  e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata.

T. Mantova  Sent. N. 18226/2017

Il Tribunale di Mantova, Pres. rel. Mauro Bernardi,  ordina la immediata rimozione delle foto postate dalla madre sui social .

Estratto della motivazione

-rilevato che TIZIA si era specificamente obbligata a non pubblicare le foto dei figli sui social network e a rimuovere quelle già “postate” e che il padre ha ribadito la propria ferma opposizione a che ciò avvenga;
– osservato che la richiesta di  inibitoria formulata in ricorso dal padre CAIO merita accoglimento atteso che, dagli atti allegati, risulta documentato l’inserimento da parte della madre di numerose foto dei figli delle parti sui social network anche dopo l’intervenuto accordo fra i genitori del 6-4-2017, comportamento questo che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16, I comma della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.” Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 (in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;
– ritenuto peraltro che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia;
– considerato che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente;
– ritenuta la necessità di acquisire previamente dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti;
p.t.m.
provvedendo in via provvisoria,
– ordina a CAIA di non inserire le foto dei figli sui social network, di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di attenersi alle condizioni concordate ………omissis…… ;
– dispone che il Servizio Tutela Minori di M. riferisca (anche, ove ritenuto necessario, avvalendosi della collaborazione della A.S.L.), entro il 31-1-2018, circa le condizioni di vita delle parti, degli eventuali nuovi compagni di vita e dei minori, se sussistano figure parentali di supporto nonché ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori………omissis …… fornendo all’esito degli accertamenti le proprie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo regime di affidamento e di visita dei minori;
– dispone la convocazione delle parti avanti al Collegio come da separato decreto.
Il Presidente
Mauro Bernardi

 

 

Il  cognome della madre può essere anteposto a quello del padre 

Cassazione civile, sentenza 28.05.2009, n. 12670

Il cognome della madre può esser anteposto a quello del padre ma soltanto qualora costui intenda riconoscere il minore solo in un secondo momento.  A stabilirlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso del padre naturale di una bambina che l’aveva riconosciuta soltanto due mesi dopo la nascita.

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