Orientamento del Tribunale di COMO
Il piano del consumatore si fonda su una proposta dilazione del credito residuo ancora vantato dalla Banca per l’acquisto di immobile destinato ad abitazione principale del debitore, con una rateazione di 20 anni, offrendo ai creditori il pagamento della complessiva somma di euro 125 mila, quale capitale residuo con tasso di interesse fisso del 2,30% annuo, e con una rata mensile costante d euro 650,27.
Si fronteggiano allo stato due contrapposti orientamenti giurisprudenziali : il primo che, nell’ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della legge n. 3 del 27.1.2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l’altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell’ancora più generale principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.
Il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni; Il secondo orientamento ritiene possibile un tempo massimo di ora 3, ora 5, ora 7 anni, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8468/2012).
Ritiene tuttavia questo Giudice che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all’uno od all’altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della legge n. 3 del 27.1.2012, ispirata all’esigenza di matrice comunitaria di tutelare l’impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un’altra “chance”; e dall’altro solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.
Estratto da sentenza
Tribunale Ordinario di Como, Sez. I N. RG.V.G. 180/2018