Le attività demandate agli arbitri si svolgono in esecuzione di un rapporto di mandato e hanno identica natura nell’arbitrato rituale e in quello irrituale , pur essendo diverso il risultato finale, dato che solo il provvedimento terminale dell’arbitrato irrituale ha natura di contratto, sicchè non sussiste alcun motivo per ritenere che tutta la normativa contenuta nel titolo ottavo del c.p.c. sia inapplicabile a tale tipo di arbitrato, essendo al contrario necessario procedere all’esame dei singoli articoli, onde individuarne il contenuto sostanziale e quindi l’eventuale applicabilità all’arbitrato irrituale .
Collegio Arbitrale di Venezia, ordinanza 19 febbraio 2008, Pres. Sicchiero, Arbitri Spiga e Miani.
Il principio è stato recepito dal TRIBUNALE di Venezia che, con decreto del 10 aprile 2008, ha fatto proprie le argomentazioni dell’ordinanza degli arbitri ed ha ritenuto applicabile ad una procedura per arbitrato irrituale la norma di cui all’art. 816-ter cpc.