Sono state modificate le sanzioni applicabili nel caso di violazione dell’obbligo di emissione di assegni senza clausola di NON trasferibilità. Sono attenuate le penalità irrogabili per gli errori minori al fine di prevedere una migliore proporzionalità tra importi trasferiti e le pesanti sanzioni della disciplina antiriciclaggio relative alla emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità.
Nello specifico sono state modificate le sanzioni applicabili nel caso di violazione dei predetti obblighi e se tali violazioni riguardano importi fra 990 euro e 30mila euro, la sanzione minima sarà del 10% dell’importo dell’assegno.
La norma si applica in via retroattiva ai procedimenti pendenti al 24 ottobre 2018.