La nozione di ” diritto di visita “, contenuta nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.
Corte di Giustizia , sez.I , sentenza 31 maggio 2018
La domanda verte sull’interpretazione del regolamento (CE ) n. 2201/2003 del Consiglio , del 27.11.2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.1347/2000.
Il Consiglio Europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario
Per garantire parità di condizioni a tutti i minori , il regolamento 2201/2003 disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento sono ispirate all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di “vicinanza “.
L ‘ ” Ambito di applicazione ” del regolamento prevede che si applichi, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale , alle materie civili relative a :
- divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio;
- attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale;
- § la responsabilità genitoriale riguarda in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita;
Le “Definizioni ” del regolamento sono :
” autorità giurisdizionale ”
“responsabilità giurisdizionale ”
“titolare della responsabilità genitoriale ”
“diritto di affidamento ”
” diritto di visita ”
La Corte ha concluso affermando il seguente principio : ” La nozione di ” diritto di visita “, contenuta nell’art.1, paragrafo 2, lettera a), nonchè all’articolo 2, punti 7 e 10 del regolamento (CE) n.2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza , al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale , che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti ”
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