La stipula del contratto di assicurazione non è tra le attribuzioni autonome dell’Amministratore . Non può nemmeno entrare nella gamma degli atti conservativi .
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione ( 15872/2010) che ha richiamato nella motivazione il precedente conforme della Cass. 8233/2007.
Pertanto per la stipula del contratto di assicurazione è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea, non costituendo tale attività nè un atto conservativo nè potendosi annoverarla fra gli atti materiali .