Tribunale Civile di Roma , 11 luglio 2012
Non può ritenersi illegittimamente rigettata dall’amministratore la richiesta di un portiere romano di godere di un periodo di vacanze di 11 giorni a cavallo di ferragosto.
La sentenza cita il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore e giustifica tale decisione in considerazione delle esigenze di sicurezza e sorveglianza del condominio.
La sentenza rileva inoltre che l’amministratore ha il potere di rigettare la richiesta di ferie anche in assenza di autorizzazione dell’assemblea dei condomini in quanto l’art. 1130 comma 1, lett.2 c.c. prevede tra gli obblighi ex lege dell’amministratore, oltre a quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e di curare l’osservanza del regolamento, anche quello di disciplinare la prestazione dei servizi nell’interesse comune , quale deve considerarsi il servizio di portierato .
Il contratto integrativo per i dipendenti da Proprietari di fabbricato nella provincia di Milano, a modifica del Ccnl, concorda che il portiere possa godere a sua scelta di due settimane consecutive nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
l periodo dovrà essere comunicato dal portiere all’amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno. L’amministratore in considerazione della esigenze del condominio potrà anticipare o posticipare il periodo feriale prescelto dal lavoratore sino ad un massimo di 10 giorni.