IL CASO
Il Tribunale di Tivoli , nell’ambito di un procedimento di separazione, assegna la casa familiare alla madre con la quale i figli continueranno a vivere, ad eccezione di alcuni locali ( locale seminterrato, magazzino e garage ) lasciati nella disponibilità del coniuge separato.
La moglie ricorre in appello e la sua domanda di ottenere l’assegnazione dell’intero compendio immobiliare (compresi seminterrato, magazzino e garage ) viene accolta.
Ricorre in Cassazione il marito che non giustifica la automatica assegnazione alla moglie dell’intera proprietà, stante la cessazione da anni di ogni conflittualità.
La Cassazione enuncia in primo luogo un principio che costituisce giurisprudenza incontrastata della Corte : L’art.155- quater codice civile ( ora art. 337 sexies ) tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita famigliare (Cass. Civ. n. 14553 del 4 luglio 2011 ).
Il giudice può limitare l’assegnazione della casa famigliare ad una porzione dell’immobile , di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa famigliare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori ( principio espresso da Cass. Civ., sez. VI-1 , n.8589 del 11 aprile 2014). Tale decisione è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che deve valutare il grado di di conflittualità e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori.
Nel caso in oggetto la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione sia mancata ed accogliendo parzialmente il ricorso del marito, ha rinviato nuovamente la questione alla Corte di Appello di Roma , per un nuovo esame del caso