Le infiltrazioni provocano al proprietario dell’immobile che le subisce sia danni materiali – che generalmente sono immediatamente percepibili – sia danni relativi al mancato godimento dell’immobile ( derivante dal “valore locativo del cespite danneggiato “) ed esborsi inerenti le competenze del proprio consulente di parte per l’assistenza prestata durante la causa in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.
Il condominio – che era stato citato in giudizio in quanto le infiltrazioni provenivano da una struttura “condominiale” , cioè non di proprietà esclusiva di un condòmino – ricorre in Cassazione lamentando che non erano state depositate le prove degli esborsi effettuati a favore del consulente di parte.
Con ordinanza n. 17454 del 17 giugno 2021 la Cassazione respinge il ricorso, e dichiara che la Corte d’Appello non ha errato nel condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di consulenza anche se non vi è la prova del pagamento , in quanto risultando dagli atti la attività del consulente del condòmino danneggiato , si deve ritenere che quest’ultimo abbia assunto la relativa obbligazione.
Già con la sentenza n .4357 del 2003 la Cassazione aveva espresso il medesimo principio.