Principio di diritto : “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di un solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà “.Ordinanza Cassazione n. 20845 del 21.07.2021
La comunione legale dei coniugi ha una natura particolare : ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni della comunione e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione. Ai fini del pignoramento e della conseguente vendita all’asta non esiste il limite del 50%. Il creditore procedente dovrà avere l’accortezza di verificare il regime patrimoniale dei coniugi per provvedere poi a notificare l’atto di pignoramento al debitore per l’intera quota, mentre al coniuge non debitore dovrà essere notificato l’avviso ex art. 599 cpc (notifica ai comproprietari).
Quali sono i diritti del coniuge non debitore ? Al coniuge non debitore spettano – come al debitore – i diritti e i doveri processuali : ricevere le notifiche, controllare la procedura e la perizia estimativa e dopo la vendita ricevere la metà della somma di denaro ricavata.
In ogni caso il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene; cioè non graveranno su di lui le spese della procedura.
