La motivazione è pienamente legittima in quanto si basa sulla legislazione vigente nel nostro paese. Infatti si applica la norma dell’art. 320 c.c. sulla rappresentanza e amministrazione dei beni dei figli, secondo cui i genitori esercitano “congiuntamente” (salvo l’ipotesi in questione dell’esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale) i poteri di rappresentanza dei figli “in tutti gli atti civili”.
La richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un “atto civile”, può essere presentata dai genitori solo nell’esercizio della rappresentanza legale che trova la sua fonte e disciplina nell’art. 320 c.c. E’ imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale.
In caso di disaccordo,l’art. 320, comma 2, c.c.,stabilisce che si applicano le disposizioni dell’art. 316 c.c. : in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice civile.
In presenza di disaccordo tra i coniugi nell’esercizio dei poteri rappresentanza del minore per il compimento di atti civili, quali, in specie, il cambiamento del cognome, non è il Prefetto l’autorità competente ad adottare le determinazioni ritenute più idonee a curare l’interesse del figlio, bensì, come detto, l’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 320 e 316 c.c.
