La Cassazione con ordinanza del febbraio/marzo 2022 accoglie il ricorso dell’acquirente di un appartamento che chiede accertare la responsabilità del notaio rogante il quale , nel redigere, preparare l’atto di compravendita omette di evidenziare al compratore il contenuto e la nullità della clausola con la quale la proprietaria-venditrice si era riservata la proprietà del box e della cantina, beni che avrebbe poi venduto separatamente.
Il principio che regge la decisione si basa sul vincolo di infrazionabilità che lega l’interrato rispetto all’appartamento, vincolo previsto – nel caso in oggetto – non solo in un precedente atto d’obbligo richiamato in entrambi gli atti di vendita ( sia del box sia della cantina ) ma anche dalla normativa sui parcheggi in vigore all’epoca dei fatti, avente natura pubblicistica ed inderogabile in quanto imposto dalla legge ( per il box ) e dalla convenzione con il Comune ( per la cantina )
La venditrice si era riservata con clausola inserita nell’atto , la proprietà del box auto e della cantina e tale clausola è nulla.
Il notaio è stato ritenuto responsabile per inadempimento dell’obbligazione di prestazione di opera professionale. Il contratto di acquisto dell’appartamento è stato dichiarato nullo nella (sola) parte in cui la venditrice si riservava la proprietà del box e della cantina, statuendo altresì che tali due beni dovessero essere a disposizione dell’acquirente dell’appartamento nonché annullati gli atti separati di vendita sia del box sia della cantina.
