La Cassazione con recente ordinanza del luglio 2022 ha chiarito che in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è possibile derogare alla regola dell’ ” affido condiviso” solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore stesso e il suo preminente interesse.
Precisa la Corte che la eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere accompagnata da una approfondita motivazione sia per quanto riguarda – in positivo – l’idoneità del genitore affidatario, sia in relazione – in negativo – alla acclarata e comprovata carenza nonché incapacità educativa dell’altro genitore.
La Cassazione chiarisce inoltre una questione spesso fonte di conflitto fra i genitori : l’affido condiviso non può escludersi in considerazione della distanza esistente fra le due residenze dei genitori; la distanza può influire solamente sulla organizzazione dei tempi e delle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
In sostanza i genitori devono trovare soluzioni nell’interesse dei figli , e non sollevare ostacoli al loro diritto di frequentare entrambi.
